Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unified criminal intent despite multiple charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the continuation of crimes based on a unified criminal intent, but the court found the large temporal distance between offenses indicated a lack of a single planned design. Consequently, the lower court's finding of no unified criminal intent was upheld as consistent with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: When a significant temporal distance exists between criminal acts, the absence of a unified criminal intent is presumed unless proven otherwise, rendering a request for crime continuation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZILLOTTO FABIO nato a NARDO' il 20/09/1984 avverso l'ordinanza del 05/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) in un caso concreto in cui l'ampia distanza temporale tra i reati che si chiede di porre in continuazione induce a ritenere non illogico sia stata ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'inesistenza di un unico disegno criminoso programmato all'origine, almeno nelle sue linee essenziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202