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Ordinanza — n. 37577/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the document was not signed by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant personally submitted the appeal without a signature from a registered defense attorney, violating a mandatory procedural requirement. Consequently, the court rejected the appeal and imposed a fine of €3,000 on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; Criminal appeals must be signed by a qualified defense attorney, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney signature requirement Art. 613 cod. proc. pen. personal submission of appeal procedural costs and fine requisito della firma autografa diritto a un difensore atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO GIACINTO nato a SCAFATI il 04/08/1959 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.