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Ordinanza — n. 37575/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the document was not signed by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37575/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano due to a procedural defect in the filing. The appellant, Luigi Campanella, personally submitted the petition without the mandatory signature of a defense attorney registered on the Court's special roll. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unauthorized personal filing special defense attorney roll procedural defect de plano mandatory attorney signature allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA LUIGI nato a PUTIGNANO il 14/12/1972 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.