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Ordinanza — n. 37573/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37573/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERAINO MATTEO nato a MARSALA il 24/07/1963 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ritiene non concedibili le attenuanti generiche quando non emergano specifici elementi in senso favorevole (cfr., per tutte, Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm n Così deciso il 3 luglio 2023. D E PO ITA CANC 1LLEnN.

Parole chiave

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motivi di cassazione decisione giustificata dell'assicuratore condono delle spese procedurali soppressione delle prestazioni assicurative censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERAINO MATTEO nato a MARSALA il 24/07/1963 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ritiene non concedibili le attenuanti generiche quando non emergano specifici elementi in senso favorevole (cfr., per tutte, Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489:

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm n Così deciso il 3 luglio 2023. D E PO ITA CANC 1LLEnN.