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Ordinanza — n. 37571/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37571/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37571/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASARO MARIANO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 30/01/1956 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che insiste in particolare sul primo motivo di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del dolo del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile (primo motivo) o sugli indici da valutare per giudicare la esistenza o meno della causa di non punibilità (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASARO MARIANO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 30/01/1956 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che insiste in particolare sul primo motivo di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del dolo del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile (primo motivo) o sugli indici da valutare per giudicare la esistenza o meno della causa di non punibilità (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa prova del dolo dolo determinante punibilità dubbio circa il carattere di infrazione corruzione nell'esecuzione forzata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASARO MARIANO nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 30/01/1956 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che insiste in particolare sul primo motivo di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del dolo del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile (primo motivo) o sugli indici da valutare per giudicare la esistenza o meno della causa di non punibilità (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023