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Ordinanza — n. 37570/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to reference the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the grounds abstract and devoid of any reference to the specific reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the necessary specificity required for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are abstract and lack any reference to the specific reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity abstract grounds procedural costs mitigating circumstances Corte di Cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSOLE GIUSEPPE nato a BARI il 01/02/1980 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, perché privi di qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ed idonei in astratto, proprio per la mancanza di qualsiasi riferimento al caso concreto (con cui sono anche inconferenti, v. in particolare il riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che, in realtà, in grado di appello sono state riconosciute), ad essere spesi come motivi di ricorso contro qualsiasi sentenza di condanna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna • del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202