Ordinanza — n. 37569/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZULIANI LUIGI nato a VIBO VALENTIA il 01/04/1971 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), non essendo illogica l'applicazione che ne ha fatto il giudice dell'esecuzione nel caso in esame ad episodi caratterizzati da dolo d'impeto, e, peraltro, commessi a distanza di molto tempo l'uno dall'altro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), non essendo illogica l'applicazione che ne ha fatto il giudice dell'esecuzione nel caso in esame ad episodi caratterizzati da dolo d'impeto, e, peraltro, commessi a distanza di molto tempo l'uno dall'altro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZULIANI LUIGI nato a VIBO VALENTIA il 01/04/1971 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), non essendo illogica l'applicazione che ne ha fatto il giudice dell'esecuzione nel caso in esame ad episodi caratterizzati da dolo d'impeto, e, peraltro, commessi a distanza di molto tempo l'uno dall'altro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202