Ordinanza — n. 37568/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUGHALI AHMED nato il 16/10/1990 avverso l'ordinanza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione con riferimento alla parte della motivazione sulla esistenza di indici da cui desumere che gli episodi sono, in realtà, del tutto disgiunti l'uno dall'altro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37568/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione con riferimento alla parte della motivazione sulla esistenza di indici da cui desumere che gli episodi sono, in realtà, del tutto disgiunti l'uno dall'altro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUGHALI AHMED nato il 16/10/1990 avverso l'ordinanza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione con riferimento alla parte della motivazione sulla esistenza di indici da cui desumere che gli episodi sono, in realtà, del tutto disgiunti l'uno dall'altro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202