Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37567/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37567/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono in contrasto con il dato normativo (primo motivo sulla valutazione dell'offensività del fatto) o meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (secondo, terzo e quarto motivo su causa di non punibilità, concessione delle attenuanti e trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono in contrasto con il dato normativo (primo motivo sulla valutazione dell'offensività del fatto) o meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (secondo, terzo e quarto motivo su causa di non punibilità, concessione delle attenuanti e trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzioni pecuniarie punibilità azione condannatoria pena accessoria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FILIPPO nato a CARPI il 17/01/1971 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono in contrasto con il dato normativo (primo motivo sulla valutazione dell'offensività del fatto) o meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (secondo, terzo e quarto motivo su causa di non punibilità, concessione delle attenuanti e trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023