Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37565/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37565/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37565/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARICEVIC IVAN nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 22/08/1988 avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile per il cui esame sarebbe necessaria una rivalutazione delle evidenze probatorie preclusa in sede di legittimità, nonché perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sulle ragioni per cui il giudice di appello non ha accolto la prospettazione in fatto sulla eventuale presenza in casa dell'imputato al momento del controllo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37565/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARICEVIC IVAN nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 22/08/1988 avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile per il cui esame sarebbe necessaria una rivalutazione delle evidenze probatorie preclusa in sede di legittimità, nonché perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sulle ragioni per cui il giudice di appello non ha accolto la prospettazione in fatto sulla eventuale presenza in casa dell'imputato al momento del controllo;

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze capacità di subire la carcerazione azione di convalida del sequestro inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento legittimità della carcerazione preventiva
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARICEVIC IVAN nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 22/08/1988 avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile per il cui esame sarebbe necessaria una rivalutazione delle evidenze probatorie preclusa in sede di legittimità, nonché perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sulle ragioni per cui il giudice di appello non ha accolto la prospettazione in fatto sulla eventuale presenza in casa dell'imputato al momento del controllo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 20