Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37564/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELEGRAFO DONATO nato a BARI il 31/01/1987 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del dolo del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile, in particolare circa l'eventuale dimenticanza di essere sottoposto alla misura di prevenzione a causa della intervenuta sospensione della stessa per il sopraggiungere di un periodo intermedio di detenzione, per il cui esame sarebbe necessaria una rivalutazione delle evidenze probatorie preclusa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELEGRAFO DONATO nato a BARI il 31/01/1987 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del dolo del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile, in particolare circa l'eventuale dimenticanza di essere sottoposto alla misura di prevenzione a causa della intervenuta sospensione della stessa per il sopraggiungere di un periodo intermedio di detenzione, per il cui esame sarebbe necessaria una rivalutazione delle evidenze probatorie preclusa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale carcerazione cautelativa permesso di promuovere un procedimento penale reati contro i doveri di servizio inosservanza di prescrizioni di servizio sospensione dell'ordine espulsione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELEGRAFO DONATO nato a BARI il 31/01/1987 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del dolo del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile, in particolare circa l'eventuale dimenticanza di essere sottoposto alla misura di prevenzione a causa della intervenuta sospensione della stessa per il sopraggiungere di un periodo intermedio di detenzione, per il cui esame sarebbe necessaria una rivalutazione delle evidenze probatorie preclusa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023