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Ordinanza — n. 37563/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37563/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37563/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLINELLI ALESSANDRO nato a MIRANDOLA il 05/09/1982 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto la motivazione in punto di inesistenza della modesta offensività del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. si ricava dal paragrafo 1 della sentenza impugnata, ed in particolare dalle circostanze dell'azione ben descritte in esso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37563/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.

Parole chiave

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motivi di cassazione licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLINELLI ALESSANDRO nato a MIRANDOLA il 05/09/1982 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto la motivazione in punto di inesistenza della modesta offensività del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. si ricava dal paragrafo 1 della sentenza impugnata, ed in particolare dalle circostanze dell'azione ben descritte in esso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.