Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as facts and evidence re-evaluation are precluded in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in factually assessing the existence of intent and in inferring the suspect's absence from home based on a lack of police response. The court rejected these claims because both issues require a re-evaluation of probative evidence, which is strictly precluded in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or require a re-evaluation of evidence, as the court's role is limited to legal error correction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA DOMENICO nato il 26/05/1970 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del dolo del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile, per il cui esame sarebbe necessaria una rivalutazione delle evidenze probatorie preclusa in sede di legittimità (primo motivo), e perché non sorretti da ragioni di diritto, atteso che dalla mancata risposta al controllo di polizia il giudice del merito ha desunto in via indiziaria la circostanza che l'imputato fosse uscito di casa la notte, con giudizio anche qui di valutazione delle evidenze probatorie, preclusa in sede di legittimità (secondo motivo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 20