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Ordinanza — n. 37560/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37560/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have been granted based on specific factual circumstances, but the lower court refused them due to prior criminal records. The court rejected this because the appeal lacked the required specificity to demonstrate an illogical motivation in the sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are entirely devoid of specificity and fail to identify elements of illogical motivation in the challenged judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds illogical motivation requirement generic mitigating circumstances prior criminal records Court of Cassazione procedural costs and fine circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLIN IONUT nato il 11/11/1989 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non individuano elementi di illogicità della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche sul rilievo dell'esistenza di precedenti penali, ma si limitano ad evidenziare le circostanze di fatto che si assume essere rilevanti per concederle; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023