Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to prove unified intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to demonstrate specific indicators of premeditation for subsequent crimes at the time of the first offense. The court rejected these claims, citing established jurisprudence regarding the criteria for unified intent and finding the appeal lacked the required specificity of grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded in contrast with settled case law on unified intent criteria or lacks the specific requirement of grounds of appeal regarding the timing of criminal intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCCO ALESSANDRO nato a AVERSA il 24/09/1984 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e sia privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione con riferimento alla parte della motivazione sulla mancanza di indici che depongano nel senso che al momento di prestare aiuto al latitante che gli è valsa la prima condanna (primo reato in ordine temporale) potesse aver già programmato le condotte successive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 20