Cassation court dismisses appeal on joint intent criteria, citing established case law regarding time gaps between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a specific interpretation of joint intent, but the court found the arguments manifestly unfounded. The decision relied on consolidated jurisprudence stating that a sixteen-month gap between crimes logically indicates a lack of unified intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: A significant temporal interval between criminal acts serves as a valid indicator of the absence of unified intent, rendering arguments to the contrary inconsistent with established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO IGNAZIO GIUSEPPE nato a CATANIA il 04/03/1965 avverso l'ordinanza del 04/03/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), non essendo illogico l'essere stato ritenuto che sedici mesi di distanza tra il reato che si chiede di porre in continuazione con quelli già posti in continuazione da separata ordinanza possano essere un indice di inesistenza della volizione unitaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202