Cassation court dismisses appeal claiming illogical sentencing reasoning when penalty is near statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's sentencing reasoning was illogical or contradictory, but the court found no such error in the written decision. Since the imposed penalty was close to the statutory minimum, the law does not require detailed justification of the specific sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a penalty is imposed near the statutory minimum, detailed motivation of the specific criteria is not required, as specific reasoning is only necessary when the sentence is significantly above the average.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMACCO ROSA nato a BARI il 30/08/1975 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che quando la pena è contenuta in misura prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio