Cassation court dismisses appeal claiming illogical reasoning regarding alternative measures and critical past review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical or contradictory regarding the grant of alternative measures. The court rejected this, noting that jurisprudence recognizes the initiation of a critical review of one's past as a valid indicator for granting such measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.p.: An appeal based on alleged illogicality or contradiction in the reasoning of a judgment is inadmissible if the alleged defect does not emerge from the text of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA CARMELO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 10/07/1961 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente che argomenta sulle ragioni del ricorso di cui chiede la dichiarazione di manifesta fondatezza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tra gli indici di valutazione di concedibilità della misura alternativa richiesta vi sia anche l'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202