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Ordinanza — n. 37555/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming illogical reasoning, ruling non-regression principle applies only to first court evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Kurti Emiljan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical or contradictory, but the court found no such error in the text. The court ruled that the principle of non-regression in treatment applies only to the first evaluation by the supervision tribunal, not to subsequent appeals.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The principle of non-regression in treatment applies exclusively to the initial evaluation by the supervision tribunal and does not bar appeals based on alleged illogical reasoning in subsequent proceedings.

Parole chiave

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principle of non-regression supervision tribunal illogical reasoning appeal inadmissibility procedural costs ricollocamento in un istituto attitudine all'integrazione principio di irretroattività

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTI EMILJAN nato il 19/11/1997 avverso l'ordinanza del 20/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, non essendo applicabile il principio di non regressione trattamentale alla prima valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023.