Italian court dismisses appeal regarding home detention eligibility for elderly offenders under specific criminal prohibitions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an order denying home detention to an elderly offender convicted of crimes listed in Article 47-ter of the Penitentiary Law. The court ruled that the statutory catalogue of prohibited crimes operates formally, excluding any possibility of derogation even for those over seventy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter ord. pen.; The catalogue of crimes precluding home detention operates through formal reference, excluding the possibility of applying derogations for elderly offenders.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE LUCA MELINO nato a MOTTA SAN GIOVANNI il 29/05/1952 avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di interpretazione della norma dell'art. 47-ter ord. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 1541 del 28/11/2017, dep. 2018, Paliani, Rv. 271986 - 01:
Il condannato per uno dei delitti "ostativi, indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 non può fruire della detenzione domiciliare, neanche se ultrasettantenne, in quanto il catalogo dei divieti fissati dall'art. 47-ter, comma 1, della medesima legge opera mediante rinvio recettizio alla suddetta disposizione nella sua mera formalità di elencazione di reati nella sua mera formalità di elencazione di reati, escludendo la possibilità di ritenere operanti le relative deroghe), preclusione non venuta meno neanche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 56 del 2021, che ha espunto dal catalogo dell'ostatività soltanto la condizione di recidivo reiterato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. l