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Ordinanza — n. 37553/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37553/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37553/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DE DOMENICO LUIGI nato a MESSINA il 25/02/1964 avverso l'ordinanza del 30/03/2023 della CORTE ASSISE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che l'istanza debba essere dichiarata inammissibile perché non è stata notificata alla persona offesa del reato sub b), in violazione della norma processuale dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., disposta a pena di inammissibilità dell'istanza dal comma 4 della stessa norma; Ritenuto, quanto alle spese, che il collegio aderisce all'indirizzo secondo cui, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo, non deve esser pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, sia perché tale condanna non è prevista dall'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., sia in considerazione della natura di tale mezzo a disposizione dell'imputato, non equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111 (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37553/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 46, comma 1, cod. proc. pen., disposta a pena di inammissibilità dell'istanza dal comma 4 della stessa norma; Ritenuto, quanto alle spese, che il collegio aderisce all'indirizzo secondo cui, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo, non deve esser pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, sia perché tale condanna non è prevista dall'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., sia in considerazione della natura di tale mezzo a disposizione dell'imputato, non equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111 (cfr.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale abbandono definitivo del procedimento addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria restituzione in pristino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DE DOMENICO LUIGI nato a MESSINA il 25/02/1964 avverso l'ordinanza del 30/03/2023 della CORTE ASSISE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che l'istanza debba essere dichiarata inammissibile perché non è stata notificata alla persona offesa del reato sub b), in violazione della norma processuale dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., disposta a pena di inammissibilità dell'istanza dal comma 4 della stessa norma; Ritenuto, quanto alle spese, che il collegio aderisce all'indirizzo secondo cui, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di rimessione del processo, non deve esser pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, sia perché tale condanna non è prevista dall'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., sia in considerazione della natura di tale mezzo a disposizione dell'imputato, non equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità di scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria per effetto di gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell'art. 111 (cfr.

Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Carrella, Rv. 269969); Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. DEPO A IN CAN iA