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Ordinanza — n. 37552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA MASSIMO nato a NAPOLI il 09/04/1979 avverso l'ordinanza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto non conferenti con il provvedimento impugnato, che ha valutato anche reati appartenenti alla medesima istanza originaria del ricorrente, ed in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA MASSIMO nato a NAPOLI il 09/04/1979 avverso l'ordinanza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto non conferenti con il provvedimento impugnato, che ha valutato anche reati appartenenti alla medesima istanza originaria del ricorrente, ed in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali mantenimento della carcerazione preventiva infrazioni uniche e continuate capacità di subire la carcerazione formazione di una pena complessiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA MASSIMO nato a NAPOLI il 09/04/1979 avverso l'ordinanza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto non conferenti con il provvedimento impugnato, che ha valutato anche reati appartenenti alla medesima istanza originaria del ricorrente, ed in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), ed in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo cui il periodo intermedio di detenzione comporta, in realtà, il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. D E POSI -FATA