Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided and correct legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were found to be mere reproductions of criticisms already adequately examined and rejected with correct legal reasoning by the Court of Appeal of Caltanissetta. Consequently, the court dismissed the appeal based on the established case law regarding the timing of recusal requests in criminal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of criticisms already adequately examined and rejected with correct legal reasoning by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDICEA BEATRICE nato a MAZZARINO il 26/03/1966 avverso l'ordinanza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 7, 8 e 9) in punto di decorrenza del termine per proporre istanza di ricusazione nel processo penale, ed in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 5229 del 28/10/2020, dep. 2021, Cerisano, Rv. 280973); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023