Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to prove unified intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of no unified intent in related crimes, but the court rejected this as lacking specificity and contradicting established precedent. Consequently, the appeal was dismissed because the grounds did not meet the required standard of specificity against the execution judge's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to contrast with the specific reasons of the lower court, and if they contradict consolidated case law regarding the criteria for establishing unified intent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCO GIUSEPPE nato a MESSINA il 11/11/1976 avverso l'ordinanza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), e privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione perché non si confrontano con le specifiche ragioni per cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di non ravvisare la volizione unitaria anche in reati commessi a limitata distanza temporale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202