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Ordinanza — n. 37547/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal against acquittal dismissed as it cannot alter the final criminal judgment's penal effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37547/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil party's appeal against the acquittal inadmissible. The appellant argued for a review of the case, but the court noted that under Italian criminal procedure, such appeals only affect civil liability and cannot modify the final criminal decision which has become res judicata due to the prosecutor's lack of appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 576 cod. proc. pen.; Art. 622 cod. proc. pen.: An appeal by the civil party against an acquittal judgment is admissible solely for civil liability purposes and cannot alter the final criminal judgment, which remains binding on penal effects.

Parole chiave

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civil party appeal acquittal judgment res judicata penal civil liability only inadmissible appeal azione civile istanza di revisione penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 576 cod. proc. pen.
Art. 622 cod. proc. pen.
pen.), e tale impugnazione non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale, per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero, si forma il giudicato, ed, infatti, lo stesso art. 622 cod.
art. 576 cod. proc. pen
art. 622 cod. proc. pen
pen.), e tale impugnazione non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale, per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero, si forma il giudicato, ed, infatti, lo stesso art. 622 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDANZA BENEDETTO nato a SAN FRATELLO il 04/03/1949 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con il dato normativo, atteso che in tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, ma "ai soli effetti della responsabilità civile" (art. 576 cod. proc. pen.), e tale impugnazione non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale, per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero, si forma il giudicato, ed, infatti, lo stesso art. 622 cod. proc. pen. sull'annullamento della sentenza ai soli effetti civili, premette "fermi gli effetti penali della sentenza";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. D E POS