Ordinanza — n. 37545/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROIACOMO MARCO GABRIELE nato a PENNE il 03/08/1972 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto gli stessi non individuano vizi di logicità della motivazione (primo motivo) o sono di specificità, perché non prendono posizione sulla mancanza di revisione critica evidenziata nella ordinanza impugnata, che è situazione incompatibile con la concessione della semilibertà invocata, atteso che il comma 4 dell'art. 50 ord. pen. dispone che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società" (secondo motivo);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37545/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto gli stessi non individuano vizi di logicità della motivazione (primo motivo) o sono di specificità, perché non prendono posizione sulla mancanza di revisione critica evidenziata nella ordinanza impugnata, che è situazione incompatibile con la concessione della semilibertà invocata, atteso che il comma 4 dell'art. 50 ord. pen. dispone che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società" (secondo motivo);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROIACOMO MARCO GABRIELE nato a PENNE il 03/08/1972 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto gli stessi non individuano vizi di logicità della motivazione (primo motivo) o sono di specificità, perché non prendono posizione sulla mancanza di revisione critica evidenziata nella ordinanza impugnata, che è situazione incompatibile con la concessione della semilibertà invocata, atteso che il comma 4 dell'art. 50 ord. pen. dispone che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società" (secondo motivo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 20