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Ordinanza — n. 37543/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and generic factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Iacona inadmissible for manifest unfoundedness and generic factual arguments. The appellant reiterated the appeal's grounds without addressing the lower court's adequate reasoning regarding the timeline of fraudulent asset transfers to family members. The court upheld the decision because the appeal failed to provide specific legal arguments and merely requested a re-evaluation of facts prohibited in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 370 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it reiterates the grounds of the appeal without specific legal arguments or confronts the adequate reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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manifest unfoundedness inadmissible appeal generic factual arguments legality review asset transfer fraud allontanamento della famiglia trasferimento dell'imposta revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Anche per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione la decisione risulta adeguatamente motivata rilevando il coinvolgimento nei fatti della figlia appena maggiorenne; "Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Anche per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione la decisione risulta adeguatamente motivata rilevando il coinvolgimento nei fatti della figlia appena maggiorenne; "Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONA SALVATORE nato il 09/01/1970 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Iacona Salvatore risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto, reitera i motivi dell'appello. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, e con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, rileva come la fattispecie deve valutarsi in relazione alla scansione temporale in quanto all'arrivo delle comunicazione dell'Agenzia sul debito fiscale il ricorrente compiva le operazioni fraudolente di trasferimento di alcuni beni ai familiari, trasferimenti non altrimenti giustificabili, con gli accertamenti di fatto compiuti dalla decisione.

Il ricorso, generico e articolato in fatto, reitera i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Richiede una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Anche per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione la decisione risulta adeguatamente motivata rilevando il coinvolgimento nei fatti della figlia appena maggiorenne; "Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, l né al corrispondente difetto di motivazione" (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm