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Ordinanza — n. 37540/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37540/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Hu Liqing nirf risulta inammissibile, perché ! il motivo è palesemente infondato. La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il fatto risulta grave sia per la modalità del fatto (trasporto di rifiuti tessili di notte) sia per la quantità dei rifiuti (ingente quantitativo) e del pericolo di danno all'ambiente. La pena, del resto, non è stata applicata nel minimo edittale. Si tratta di una evidente valutazione di merito adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37540/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il fatto risulta grave sia per la modalità del fatto (trasporto di rifiuti tessili di notte) sia per la quantità dei rifiuti (ingente quantitativo) e del pericolo di danno all'ambiente. La pena, del resto, non è stata applicata nel minimo edittale. Si tratta di una evidente valutazione di merito adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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esportazione di rifiuti rifiuti non recuperabili abbandono del procedimento per infrazione stradale impugnabilità della decisione di rinvio contravvenzione alla circolazione divieto di immissioni eccessive

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU LIQING nato il 08/03/1974 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Hu Liqing nirf risulta inammissibile, perché ! il motivo è palesemente infondato. La sentenza impugnata con motivazione adeguata ed immune da contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che non può trovare applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto il fatto risulta grave sia per la modalità del fatto (trasporto di rifiuti tessili di notte) sia per la quantità dei rifiuti (ingente quantitativo) e del pericolo di danno all'ambiente. La pena, del resto, non è stata applicata nel minimo edittale. Si tratta di una evidente valutazione di merito adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il