Cassation appeal dismissed for inadmissibility as fine-only sentences are not appealable under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Porcu Paulo inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The lower court had convicted the defendant of two violations under the D.Igs. 81/2008, noting he failed to pay the fine for extinction purposes. The Court ruled that since the original sentence imposed only a fine, it was non-appealable under Article 593 of the Criminal Procedure Code, rendering the cassation request procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593 c.p.p.; Sentences imposing only a fine are non-appealable; appeals against such judgments are inadmissible for manifest unfoundedness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCU PAULO nato a CECINA il 10/10/1998 avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Porcu Paulo è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato non ha mai pagato la sanzione per l'estinzione e dall'istruttoria compiuta risulta responsabile delle due violazioni contestate (art. 18 e 35, d. Igs. 81 del 2008, unificate con la continuazione). L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il