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Ordinanza — n. 37529/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appeal lawyer's failure to be registered in the special Cassation barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37529/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defending lawyer was not registered in the special barroll required for this court. The appellant, Elia Claudio Maria, had filed an appeal against a lower court judgment, but the lawyer representing him lacked the specific registration mandated by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay fines and costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if the counsel is not registered in the special barroll, as this registration is a mandatory condition for the validity of the appeal.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility special barroll registration Code of Criminal Procedure procedural defect legal representation requirements censura formulata in modo carente memoria illeggibile autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Caterina Elia, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Elia Claudio Maria avverso la sentenza in epigrafe indicata.
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA CLAUDIO MARIA nato a SIENA il 07/04/1962 avverso la sentenza del 30/05/2022 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da Elia Claudio Maria avverso la sentenza in epigrafe indicata.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. Caterina Elia, non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05