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Ordinanza — n. 37527/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal criticism of the second instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37527/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, rejecting the arguments as mere repetitions of the second instance appeal without specific legal critiques. The court found the lower court's reasoning on the defendant's liability for tax evasion and the modification of the crime date to be adequately motivated and free of logical contradictions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic grounds that merely repeat the arguments of the second instance without offering specific legal criticisms of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds lack of specific critique repetition of second instance tax evasion liability procedural costs manifest unfoundedness dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - Cariolo e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORE LUCIO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 01/01/1954 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Morè Lucio (come integrato dalla successiva memoria) è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000 poiché egli quale legale rappresentante non aveva presentato la dichiarazione per l'anno di imposta 2014.

La modifica della data del commesso reato, come ritenuto dalla decisione impugnata non ha inciso sul diritto di difesa dell'imputato, trattandosi di un evidente errore materiale (anno 2014, la dichiarazione non poteva essere omessa il 28/12/2013, ma alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione (il 28/12/2014); nessuna lesione del diritto di difesa viene prospettato, se non la modifica legislativa di aumento delle pene dal 22 ottobre 2015, che non ha inciso sulla vicenda in questione.

2. Anche sulla determinazione dell'imposta evasa la sentenza adeguatamente motiva rilevando che la stessa risulta determinata dalle fatture e con l'applicazione dei ricavi identici alla dichiarazione dell'anno precedente, presentata dalla società. Per il terzo motivo la sentenza impugnata rileva come non erano stati proposti motivi di appello validi, specifici, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nell'assenza di indicazioni positive. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm