Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37525/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal as unfounded and orders fines for procedural misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Antonella Arcuri's appeal inadmissible due to its manifestly unfounded and generic nature. The appellant merely repeated arguments from the lower court without specific critiques regarding the seal violation or her custody of the property. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, lacking specific arguments against the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments procedural misconduct manifestly unfounded court costs responsabilità dell'architetto responsabilità del conduttore azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: ARCURI ANTONELLA nato a CROTONE il 16/06/1969 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Arcuri Antonella è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che la ricorrente è proprietaria dell'area e interessata (unica) alla prosecuzione dei lavori effettuati dopo la violazione dei sigilli. Inoltre, la donna era residente nell'immobile ed era anche custode. Il ricorso è generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza, prospettando un'assenza di conoscenza della violazione dei sigilli, disancorata da qualsiasi emergenza processuale, quindi solo ipotetica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0