Italian court dismisses generic appeal as unfounded and orders fines for procedural misconduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Antonella Arcuri's appeal inadmissible due to its manifestly unfounded and generic nature. The appellant merely repeated arguments from the lower court without specific critiques regarding the seal violation or her custody of the property. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, lacking specific arguments against the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: ARCURI ANTONELLA nato a CROTONE il 16/06/1969 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Arcuri Antonella è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che la ricorrente è proprietaria dell'area e interessata (unica) alla prosecuzione dei lavori effettuati dopo la violazione dei sigilli. Inoltre, la donna era residente nell'immobile ed era anche custode. Il ricorso è generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza, prospettando un'assenza di conoscenza della violazione dei sigilli, disancorata da qualsiasi emergenza processuale, quindi solo ipotetica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0