Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing mitigation and drug transport aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dajani Marin inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds. The appellant failed to engage with the appellate court's specific reasoning regarding the balance between general mitigating and aggravating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code and the aggravation for transporting 20kg of cocaine. The court ruled that since the penalty exceeded the statutory minimum, the denial of mitigating circumstances was merely a calculation element rather than a violation of law, and the decision on facts and aggravation was beyond review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 80 T.U. stup.; Art. 616 cod. proc. pen.: The denial of general mitigating circumstances is not a violation of law when the penalty exceeds the statutory minimum, and appeals lacking specific engagement with the court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAJANI MARIN nato il 31/03/1972 avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Dajani Marin (due ricorsi, come integrati dalla memoria con motivi aggiunti), risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; richiedono alla Corte una rivalutazione del fatto non consentita. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo equivalenti in considerazione della gravità del reato e della contestazione dell'aggravante ex art. 80 T.U. stup. per 20 kg di cocaina trasportata.
Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
2. Anche sulla circostanza aggravante dell'art. 80 T.U. stup. la decisione risulta adeguatamente motivata con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, rilevando la decisione, in doppia conforme con la sentenza di primo grado come per le modalità dei fatti c'era la consapevolezza del ricorrente sul trasporto della droga, o quantomeno un aJ--t_jo--- omesso controllo colposo, come si desume dal possesso di telefoni criptati per le comunicazioni e dall'uso della sua autorimessa per la modifica della sua auto.
3. Anche per la confisca la decisione risulta motivata con il richiamo alla sproporzione delle somme confiscate con il reddito del ricorrente (asenza di lecita occupazione peraltro non contestata con i motivi di appello). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell