Ordinanza — n. 37387/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA GIANFRANCO nato a COSENZA il 17/09/1971 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso genericamente proposto quanto alla applicazione della recidiva rispetto al rilievo della considerazione dei plurimi e specifici precedenti indicativi della maggiore pericolosità; Ritenuto che quanto al diniego delle attenuenti generiche del pari generico è il motivo rispetto all'incensurabile esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. par. 4.3. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37387/2023 — snpen · Corte di Cassazione: par. 4.3. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA GIANFRANCO nato a COSENZA il 17/09/1971 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso genericamente proposto quanto alla applicazione della recidiva rispetto al rilievo della considerazione dei plurimi e specifici precedenti indicativi della maggiore pericolosità; Ritenuto che quanto al diniego delle attenuenti generiche del pari generico è il motivo rispetto all'incensurabile esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. par. 4.3. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023