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Ordinanza — n. 37385/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37385/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37385/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Simeoni Daniel Antonio, nato in Francia il 09/02/1968 avverso la sentenza del 19 aprile 2022 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione al trattamento punitivo per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non è ammissibile in quanto è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. In particolare, tenuto conto della genericità del secondo motivo di appello, la motivazione in punto di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata risulta immune da vizi, avendo la sentenza impugnata correttamente vagliato la determinazione della pena fatta dal giudice di primo grado secondo il minimo edittale.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 37385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non è ammissibile in quanto è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. In particolare, tenuto conto della genericità del secondo motivo di appello, la motivazione in punto di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata risulta immune da vizi, avendo la sentenza impugnata correttamente vagliato la determinazione della pena fatta dal giudice di primo grado secondo il minimo edittale.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali sanzione sostitutiva indennizzo per carcerazione preventiva recidiva nell'infrazione sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Simeoni Daniel Antonio, nato in Francia il 09/02/1968 avverso la sentenza del 19 aprile 2022 della Corte d'appello di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione al trattamento punitivo per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non è ammissibile in quanto è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. In particolare, tenuto conto della genericità del secondo motivo di appello, la motivazione in punto di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata risulta immune da vizi, avendo la sentenza impugnata correttamente vagliato la determinazione della pena fatta dal giudice di primo grado secondo il minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consiglie stensore r Il Pres te Angeli stanzo :D D1,- !_:: l'AIA LIIRIA. ii IL CANCEL I Tr- PERTO rift..s