Ordinanza — n. 37384/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANNANI MOHAMMED nato il 22/01/1993 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa acquisite ex art. 521 cod. proc. pen. , essendosi dato puntuale conto della completezza delle ricerche a riguardo e con riferimento a quanto stabilito dalla sentenza rescindente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 521 cod. proc. pen. , essendosi dato puntuale conto della completezza delle ricerche a riguardo e con riferimento a quanto stabilito dalla sentenza rescindente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANNANI MOHAMMED nato il 22/01/1993 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa acquisite ex art. 521 cod. proc. pen. , essendosi dato puntuale conto della completezza delle ricerche a riguardo e con riferimento a quanto stabilito dalla sentenza rescindente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023