Italian court dismisses appeal as it repeats prior criticism regarding lack of non-punishment due to minor offense application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Muscas Alessandro inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply the exemption for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this argument merely repetitive of issues already thoroughly examined by the trial judge. The court ruled that the appellant's prior criminal record and the concrete gravity of the crime were valid reasons for rejecting the exemption, necessitating the dismissal of the appeal and the payment of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely repeats prior criticism regarding the non-application of the exemption for minor offenses, as the court of first instance correctly weighed the defendant's prior record and the gravity of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Muscas Alessandro, nato a San Gavino Monreale il 02/03/1999 avverso la sentenza del 17 ottobre 2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, il quale - ai fini dell'esclusione della citata esimente - ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti del ricorrente, nonché la concreta gravità del fatto.
Elementi, questi, ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Cons