Ordinanza — n. 37382/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE CINZIA nato a ROMA il 02/02/1962 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato oltre che proposto per generiche ragioni in fatto in ordine alla responsabilità invocando una inammissibile rivalutazione probatoria del compendio dichiarativo incensurabilmente effettuata dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 37382/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE CINZIA nato a ROMA il 02/02/1962 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato oltre che proposto per generiche ragioni in fatto in ordine alla responsabilità invocando una inammissibile rivalutazione probatoria del compendio dichiarativo incensurabilmente effettuata dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023