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Ordinanza — n. 37382/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37382/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37382/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE CINZIA nato a ROMA il 02/02/1962 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato oltre che proposto per generiche ragioni in fatto in ordine alla responsabilità invocando una inammissibile rivalutazione probatoria del compendio dichiarativo incensurabilmente effettuata dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37382/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023

Parole chiave

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rimborso dei contributi agli stranieri indennità di soggiorno all'estero residente straniero ripetute violazioni del diritto degli stranieri allontanamento in diritto degli stranieri ripristino dello statuto di rifugiato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE CINZIA nato a ROMA il 02/02/1962 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato oltre che proposto per generiche ragioni in fatto in ordine alla responsabilità invocando una inammissibile rivalutazione probatoria del compendio dichiarativo incensurabilmente effettuata dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023