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Ordinanza — n. 37381/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE MAURO nato a BOLOGNA il 22/11/1964 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; g OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato oltre che proposto per generiche ragioni in fatto in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria correttamente giustificata dalla sentenza impugnata in base alla assenza della relativa necessità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ricorso straordinario per nullità revisione della sentenza penale rinuncia al dibattimento orale oltraggio alla corte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE MAURO nato a BOLOGNA il 22/11/1964 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; g OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato oltre che proposto per generiche ragioni in fatto in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria correttamente giustificata dalla sentenza impugnata in base alla assenza della relativa necessità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023