Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37380/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on facts regarding arbitrary acts and threats due to discretionary judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37380/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in fact by failing to recognize an arbitrary act and ignoring a grave threat, while the court found the second ground regarding general mitigating circumstances to be entirely generic. The court upheld the lower court's decision because the appellant's arguments lacked specific factual support and failed to challenge the exercise of judicial discretion based on the severity of the crime and the defendant's negative personality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal must be declared inadmissible if the grounds are generic or fail to demonstrate a specific error in the exercise of judicial discretion regarding the gravity of the crime and the defendant's personal circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal judicial discretion arbitrary act mitigating circumstances procedural costs criminal appeal factual error attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEKIC ZORAN nato il 01/03/1962 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso proposto per ragioni in fatto quanto al primo motivo sia in relazione alla pretesa esistenza di un atto arbitrario - correttamente esclusa dalla sentenza in ragione del dovere di rispetto dei regolamenti carcerari - che alla grave minaccia - esplicitamente profferita; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo in ordine al diniego delle attenuanti generiche rispetto all'articolato ineccepibile esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in base alla decisiva gravità del reato ed alla personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti a suo carico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.20