Ordinanza — n. 37378/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ballarin Andrea, nato a Venezia il 20/11/1976 avverso la sentenza del 23 settembre 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi t OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. In particolare, con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37378/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ballarin Andrea, nato a Venezia il 20/11/1976 avverso la sentenza del 23 settembre 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi t OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di evasione non è ammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. In particolare, con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Sul punto la sentenza impugnata risulta immune da vizi in quanto ha correttamente valorizzato il carattere abituale della condotta del ricorrente, elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione, non si confronta con l'iter logico-argomentativo del giudice di merito, il quale - contrariamente a quanto prospettato dalla difesa - valorizza la «callidità del comportamento del prevenuto» che, oltre ad essere gravato di plurimi precedenti specifici, ha commesso il secondo fatto di evasione a pochi giorni di distanza dal primo (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere esten