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Ordinanza — n. 37377/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37377/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOGLIONI CESARE BOLESLAVO nato a LUCERA il 06/06/1968 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 8, ord. pen. basata su una arbitraria equiparazione delle diverse condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37377/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 47-ter, comma 8, ord. pen. basata su una arbitraria equiparazione delle diverse condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale domanda d'asilo di rom incostituzionalità indennizzo per carcerazione preventiva revisione in materia d'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOGLIONI CESARE BOLESLAVO nato a LUCERA il 06/06/1968 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 8, ord. pen. basata su una arbitraria equiparazione delle diverse condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023