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Ordinanza — n. 37375/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37375/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ouhahou Oussama, nato in Marocco il 26/11/2000 avverso la sentenza del 25 ottobre 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto l'unico motivo ,ye di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non si confronta adeguatamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza l'elevata gravità del fatto sia sotto il profilo materiale che psicologico, nonché i plurimi precedenti a carico del ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 37375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile in quanto l'unico motivo ,ye di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non si confronta adeguatamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza l'elevata gravità del fatto sia sotto il profilo materiale che psicologico, nonché i plurimi precedenti a carico del ricorrente.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie proporzionalità della pena revisione della sentenza penale oltraggio alla corte pena massima motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ouhahou Oussama, nato in Marocco il 26/11/2000 avverso la sentenza del 25 ottobre 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto l'unico motivo ,ye di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non si confronta adeguatamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza l'elevata gravità del fatto sia sotto il profilo materiale che psicologico, nonché i plurimi precedenti a carico del ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigli re estensore Il Presi n