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Ordinanza — n. 37373/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of particular leniency regarding crime gravity and repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37373/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alfonso Barba inadmissible. The appellant challenged a Second Instance judgment that excluded the particular leniency of the offense based on the crime's gravity, modality, and repetition. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly identified these aggravating factors, leading to the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the request for particular leniency is manifestly unfounded due to the gravity of the offense, its modality, or its repetition.

Parole chiave

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particular leniency gravity of offense repetition of crime inadmissible appeal manifestly unfounded controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBA ALFONSO nato a NOCERA INFERIORE il 26/08/1980 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto alla esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alle incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata correlate alla gravità del fatto in ragione delle sue modalità e della sua reiterazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023