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Ordinanza — n. 37372/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37372/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37372/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRENVALDI VALERIO nato a CERIGNOLA il 05/09/1992 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo sulla esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alle incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata correlate alla gravità del fatto; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche escluse dalla assenza di elementi favorevoli e dai gravi e attuali precedenti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37372/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRENVALDI VALERIO nato a CERIGNOLA il 05/09/1992 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo sulla esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alle incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata correlate alla gravità del fatto; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche escluse dalla assenza di elementi favorevoli e dai gravi e attuali precedenti;

Parole chiave

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cosa generica attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie designazione generica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRENVALDI VALERIO nato a CERIGNOLA il 05/09/1992 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo sulla esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alle incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata correlate alla gravità del fatto; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche escluse dalla assenza di elementi favorevoli e dai gravi e attuali precedenti;

Ritenuto che del tutto generica è la censura in ordine al difetto di motivazione in relazione alle deduzioni in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.202