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Ordinanza — n. 37371/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37371/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37371/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA ANDREA nato a CALTANISSETTA il 26/10/1991 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo che deduce la illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen., basata su una valutazione inammissibile valutazione in fatto della condotta del ricorrente; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alle incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata correlate alla gravità del fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 69, comma 4, cod. pen., basata su una valutazione inammissibile valutazione in fatto della condotta del ricorrente; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alle incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata correlate alla gravità del fatto;

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione abuso di alcol reato grave di stupefacenti guida nonostante revoca della patente risarcimento dei danni da incidente stradale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA ANDREA nato a CALTANISSETTA il 26/10/1991 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo che deduce la illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen., basata su una valutazione inammissibile valutazione in fatto della condotta del ricorrente; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo sulla esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alle incensurabili ragioni espresse dalla sentenza impugnata correlate alla gravità del fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023