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Ordinanza — n. 37367/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37367/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37367/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Hudorovic Miroslav, nato a Treviso il 03.01.1985 avverso la sentenza del 19/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi r i OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello, con esaustiva motivazione, ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche le modalità particolarmente gravi della condotta - il ricorrente tentava di sfilare la pistola dì servizio a uno degli agenti - nonché i precedenti penali del predetto e - quanto al diniego della sospensione condizionale della pena - ha valutato i precedenti del ricorrente e ritenuto meritevole di conferma la prognosi negativa in ordine alla futura astensione del predetto dalla commissione di ulteriori reati, formulata dal giudice di primo grado in ragione delle modalità particolarmente gravi della condotta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37367/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 651 cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello, con esaustiva motivazione, ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche le modalità particolarmente gravi della condotta - il ricorrente tentava di sfilare la pistola dì servizio a uno degli agenti - nonché i precedenti penali del predetto e - quanto al diniego della sospensione condizionale della pena - ha valutato i precedenti del ricorrente e ritenuto meritevole di conferma la prognosi negativa in ordine alla futura astensione del predetto dalla commissione di ulteriori reati, formulata dal giudice di primo grado in ragione delle modalità particolarmente gravi della condotta;

Parole chiave

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successo d'integrazione circostanze attenuanti pericolo di reiterazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione fattori psicosociali impedimenti all'allontanamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Hudorovic Miroslav, nato a Treviso il 03.01.1985 avverso la sentenza del 19/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi r i OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello, con esaustiva motivazione, ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche le modalità particolarmente gravi della condotta - il ricorrente tentava di sfilare la pistola dì servizio a uno degli agenti - nonché i precedenti penali del predetto e - quanto al diniego della sospensione condizionale della pena - ha valutato i precedenti del ricorrente e ritenuto meritevole di conferma la prognosi negativa in ordine alla futura astensione del predetto dalla commissione di ulteriori reati, formulata dal giudice di primo grado in ragione delle modalità particolarmente gravi della condotta;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0