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Ordinanza — n. 37365/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic censure of sentencing and recidiva application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37365/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Storniolo inadmissible due to the generic nature of the censure against the lower court's sentencing. The appellant argued against the conviction under Article 385 of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Generic censure of sentencing and recidiva application is inadmissible when the lower court has already logically and coherently addressed the specific facts and established criminal tendencies.

Parole chiave

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generic censure inadmissibility recidiva application review sentencing proportionality criminal appeal dismissal procedural costs award aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione superamento del visto

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Storniolo Filippo Marco, nato a Catania il 29/12/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla commisurazione del trattamento sanzionatorio e alla applicazione della recidiva contesta, valorizzando i numerosi precedenti penali - alcuni dei quali proprio per il reato per cui si procede - anche nel quinquennio, così risultando le concrete modalità del fatto (tra le altre, arbitrarietà dell'allontanamento per la durata di tre ore a bordo di una autovettura) espressione di una consolidata tendenza a delinquere.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec