Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37364/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37364/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37364/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE FRANCESCO nato a CATANIA il 28/07/1972 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla applicazione della scriminante correttamente esclusa in ragione della insussistenza delle circostanze dedotte alla sua base; Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto al corretto rilievo della genericità del correlato motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37364/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023

Parole chiave

Generato dall'IA
cosa generica designazione generica motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione libera della pena preferenze doganali generalizzate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE FRANCESCO nato a CATANIA il 28/07/1972 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla applicazione della scriminante correttamente esclusa in ragione della insussistenza delle circostanze dedotte alla sua base; Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto al corretto rilievo della genericità del correlato motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023