Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual arguments and generic legal citations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Schiavino inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal inadmissible because it criticized facts regarding the 'particular leniency of conduct' without being raised in the appellate proceedings. Furthermore, the second ground on liability was rejected as generic, merely citing legal principles without confronting the specific reasons of the lower court's judgment. Consequently, the appeal was dismissed entirely due to the failure to meet the requirement of specific factual and legal confrontation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains censure on facts not raised in the lower instance or is formulated in a generic manner without confronting the specific reasons of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVINO ANTONIO nato a CATANIA il 06/12/1974 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure in fatto in ordine alla applicazione della ipotesi di particolare tenuità dela condotta non dedotta in appello; Ritenuto che il secondo motivo sulla responsabilità è genericamente proposto limitandosi a richiamare principi di diritto senza confrontarsi con le ragioni della sentenza solo genericamente evocando il caso concreto;
Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023